Nunzianna Di Tursi
Mediazione Penale e Giustizia Riparativa: opportunità per i minorenni ? - parte 1
Aggiornamento: 14 giu 2022
Qual è l’apporto della mediazione penale minorile nel sistema giudiziario italiano? Quali i suoi elementi di innovazione possibili? Quali le sue criticità ? Quale la lungimiranza della Giustizia Ripartiva ?

“E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo che la ragione sta sempre col più forte
Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo
Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento
Sogna, ragazzo sogna quando cade il vento ma non è finita; quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu.
Sogna, ragazzo sogna, non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione. Non fermarti tu”
Chi non conosce le parole del famoso testo “Sogna, ragazzo sogna” composto dal cantautore italiano Roberto Vecchioni ?
Noi le adoriamo perché sono un concentrato di speranza e monito, una mescolanza di esperienza e filosofia, un connubio di idealismo e pragmatismo che non troverebbero ragione migliore di esistere, se non quella di incoraggiare tutti quei ragazzi che purtroppo rischiano di entrare nel circuito della giustizia penale minorile.
In linea con il nostro sentire “Stay tuned and think as a social worker”, ci siamo chiesti quale possa essere l’apporto della mediazione penale minorile nel sistema giudiziario italiano. Quali i suoi elementi di innovazione possibili? Quali le sue criticità ? Quale la lungimiranza delle Giustizia Ripartiva ?
Approfondito l’argomento, così come ci piace fare e come i tempi moderni ci impongono, ci siamo dati alcune risposte che (precisiamo) non vogliono custodire pretese di esaustività. Vediamole insieme.
Partendo dal presupposto che un processo penale minorile può essere considerato un evento deflagrante nel processo evolutivo e di costruzione della personalità di un minore;
considerato che è stato dimostrato come, in tantissime occasioni, la pena detentiva comminata ad un minore, abbia prodotto risultati ad effetto negativo sullo sviluppo del reo;
dimostrato che le sanzioni retributive non hanno ridotto la probabilità di recidiva del minore responsabile di condotta disdicevole;
nel tempo si è affacciata, in maniera sempre più preponderante, la necessità di rivedere il sistema processuale penale minorile, cosicché nel 1988 (con il D.P.R. 448) si arriva ad una ampia Riforma del Diritto Minorile.
Inoltre, appurato che un processo minorile debba dimostrarsi regolare in tutte le sue fasi e debba mantenere le stesse garanzie di un procedimento ordinario, è anche necessario che un minore riceva un trattamento che deve limitare gli effetti dannosi provenienti dal contatto con la Giustizia e che deve svolgere una funzione responsabilizzante e rieducativa mirata al reinserimento sociale.
Come infatti riporta l’art. 40 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, il minore ha diritto a ricevere un trattamento tale da favorire il suo senso di dignità e valore personale.
Tale trattamento, inoltre, deve rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e deve facilitare il reinserimento del giovane reo nella società, in modo da non precludergli la possibilità di svolgere un ruolo costruttivo all'interno del suo contesto di vita.
Poste queste premesse, è facile intuire che l’intervento penale nei confronti del reo minore, deve considerarsi una extrema ratio e, proprio per questo motivo, la riforma del processo civile ha introdotto le misure alternative alla custodia detentiva, allo scopo di responsabilizzare il minore e consegnarlo ad un processo meno afflittivo e costrittivo.
La Giustizia Riparativa, a tal proposito, propone una visione nuova del reato, secondo la quale il reo deve riparare alla sua azione colpevole o delittuosa, rimettendo all'offesa con il suo impegno ed il suo comportamento. Secondo questa ottica, il delitto non è più un fatto commesso dal singolo individuo, ma diviene “fatto sociale” la cui responsabilità è dell’intera società.
La Giustizia Riparativa si fonda, infatti, su quattro concetti principali:
1) la considerazione del reato in termini non meramente formali;
2) la visione del reato come fatto esperienziale;
3) la valutazione del reato come obbligo, in capo all'autore, di porre attivamente rimedio al danno;
4) la ricerca di una soluzione riparativa, concordata tra tutte le parti coinvolte ed accolta benevolmente dalla Giustizia.
Secondo la Giustizia Riparativa, il crimine è una violazione del rapporto tra le persone: se le relazioni interpersonali sono obblighi, l’obiettivo principale della Giustizia deve essere quello di rimediare ai torti commessi.
Questa nuova forma di Giustizia sostituisce, dunque, il freddo sistema penale con le interazioni umane, tiene conto dei vissuti delle vittime e degli autori di reato e aspira a ottenere una soluzione ai problemi generati dal comportamento criminale, ricostruendo le relazioni tra le parti e migliorando la loro posizione nella comunità.
La Giustizia Riparativa, come dice Colombo, diventa un percorso grazie al quale la vittima deve sentirsi riparata (e non vendicata) dal male ricevuto, mentre il responsabile del crimine deve rendersi conto del danno commesso e deve fare il possibile per rimediare.
Sulla base di queste considerazioni, la Mediazione Penale Minorile conquista la sua scena di tutto rispetto nel panorama della Giustizia.
La Mediazione si sviluppa, in Italia, negli anni ‘90, all'interno dei processi penali minorili e proprio grazie all'approvazione delle riforme sopraggiunte, che avevano introdotto delle forme alternative di espiazione della pena. Poiché assume grande valenza educativa, viene sempre più spesso proposta nel processo minorile, in quanto si basa su due elementi fondamentali: lo spazio ampio dedicato alla vittima (compreso il suo bisogno di spiegazioni) e la finalità educativa necessaria al percorso di riabilitazione del reo minore.
La mediazione, inoltre, se conclusa positivamente, riesce a determinare una riduzione della durata della pena e favorisce il recupero del minore, poiché favorisce l’affioramento dei contenuti legati agli eventi, in un contesto relazionale protetto.
La mediazione risponde all'esigenza di riparare all'offesa attraverso azioni utili per la vittima: coinvolgendo il reo, la vittima e la comunità in un percorso di dialogo, cerca di dare una risposta al reato attraverso la proposta costruttiva di soluzioni al danno, condivise ed elaborate dalle parti stesse.
La mediazione, quindi, è un esperimento volto a rieducare e valorizzare le risorse del minore: permette una riflessione edificante sul fatto commesso e sulla responsabilità del reo, permette di valutare le conseguenze del comportamento offensivo e punta alla possibile conciliazione tra reo e vittima, in considerazione della riparazione del danno determinata da una azione condivisa da porre in essere.
Proprio per il suo alto valore sociale, la mediazione può essere usata nelle indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel dibattimento, nell'attuazione della sospensione del processo, nella messa alla prova, nella applicazione della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, in fase di esecuzione penale ed anche nella esecuzione alternativa alla detenzione.
Compito della mediazione è riaprire i canali comunicativi tra vittima e reo, proponendo una forma alternativa di risoluzione del conflitto, tesa a riattivare in maniera responsabile la capacità decisionale, a vantaggio di entrambe le parti. All'interno del percorso di mediazione, non vi è reciproca accusa, ma percezione individuale del sé, delle posizioni soggettive e delle reciproche richieste/bisogni delle parti.
La mediazione penitenziaria ristabilisce un rapporto con la società e concorre al trattamento rieducativo del reo, teso a promuovere un processo di comprensione degli atteggiamenti personali e delle relazioni familiari e sociali (che spesso fanno da ostacolo ad una partecipazione consapevole sociale).
Altro vantaggio di un procedimento mediativo conclusosi positivamente, è il fatto che può annullare il disvalore del reato e può fermare la pretesa punitiva del processo (questo accade qualora la mediazione si inserisca nella parte procedimentale iniziale o quando si prospetti la possibilità di mitigazione della pena).
Presupposto della mediazione è l’accesso volontario, gratuito e consensuale.
Ognuna delle parti può ritirarsi in qualsiasi momento o fase del procedimento, senza che questo incida sugli esiti del processo. Le parti vengono garantite nella loro dignità, nonostante la mediazione assuma un tono confidenziale. Inoltre, dà il diritto delle parti di non essere giudicate e dà loro la possibilità di capire ciò che è avvenuto ed esprimere sentimenti ed emozioni in un contesto protetto. Ciò che emerge in sede di mediazione, rimane di sola conoscenza delle parti, e per questo motivo all'interno della procedura mediativa viene esercitato il diritto ad esprimersi nella maniera che le parti ritengono più idonea e rispettosa per tutti i presenti.
A seconda del momento e della fase in cui si inserisce nel procedimento penale, la mediazione si può configurare come alternativa al processo, come alternativa alla sanzione o come sanzione alternativa. In ogni declinazione, ha il merito di essere de-stigmatizzante rispetto alla sanzione penale intesa in senso classico. La mediazione non permette, infatti, che il reo viva un processo di identificazione negativa, che quasi certamente dovrà affrontare nel contesto in cui vive.
Obiettivo della mediazione non solo è quello di non stigmatizzare il reo (facendo capire che il fatto anche se accaduto può essere riparato), ma è anche quello di porre in essere una funzione educativa e auto-responsabilizzante che deve prevenire la possibilità di recidive e garantire una fuoriuscita rapida dal processo penale (con un conseguente e facilitato reinserimento sociale).
Inoltre, è stato dimostrato che la mediazione ha migliorato il contatto fra il reo e la vittima, in quanto il minore reo ha avuto modo di considerare e soppesare la sofferenza prodotta alla controparte.
Ciò ha permesso di innescare un processo di maturazione e responsabilizzazione del minore reo, e quindi ha costituito una risorsa efficace per conseguire la finalità di perdono responsabile e di prevenzione del danno, richieste dal sistema penale.
La mediazione, inoltre, ha dimostrato di dare concretezza al principio di personalizzazione della pena voluto dal rito minorile, in quanto permette una indagine personologica del minore.
Sebbene gli innumerevoli meriti degni di considerazione e di approfondimento accademico (che spingono verso la necessità di dare rigore istituzionale alla mediazione penale minorile), la mediazione, così come la Giustizia Riparativa, presenta alcuni elementi di criticità.
Li analizzeremo insieme nel post: "Giustizia Riparativa e Mediazione: opportunità per i Minorenni ? - parte 2" ... quindi "Stay tuned and think as a social worker" ...