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  • Immagine del redattoreNunzianna Di Tursi

MSNA e Interesse Superiore del Minore

Aggiornamento: 14 giu 2022

L'ascolto del Minorenne quale strumento di protezione, garanzia e tutela del "benessere" psico-sociale dell'infante in stato di bisogno o in difficoltà.

Al minorenne straniero che entra in Italia, anche se in modo irregolare, sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), la quale afferma, tra i suoi principi, che in tutte le decisioni relative al minorenne deve essere considerato prioritariamente 'il superiore interesse' del minorenne.


Le tipologie di permesso di soggiorno attribuite al cittadino straniero minore di 18 anni sono le seguenti: permesso per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo, per asilo.

In sostanza, i minorenni stranieri che entrano in Italia si trovano in una delle condizioni seguenti:

- minorenne temporaneamente accolto nel territorio dello Stato: è il minorenne non comunitario di età superiore a 6 anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, oppure il minorenne seguito da uno o più adulti con funzioni di sostegno, guida e accompagnamento;

- minorenne accompagnato: affidato con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado regolarmente soggiornanti;

- minori non accompagnato (anche detto MSNA): minorenne privo dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della sua assistenza o rappresentanza.

Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).


Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minorenni stranieri non accompagnati, sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), nonché nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minorenni non accompagnati sono previste dal D. Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza).


Con riferimento particolare ai minorenni non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D. Lgs. 251/2007 (art. 28).


Ai minorenni stranieri non accompagnati si applicano solo in parte le disposizioni in materia di protezione internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, introdotte con il D.L. 13/2017, ossia: quelle relative alle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di quelle concernenti i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 2, co. 4, D.Lgs. n. 220/2017).


Secondo i dati del Ministero del Lavoro, sul territorio nazionale, al 31 dicembre 2021 risultano presenti 12284 minori, prevalentemente di genere maschile e con una età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le nazionalità di origine dei MSNA sono per lo più albanese, egiziana, gambiana, indiana, pakistana e ivoriana.

Nella maggior parte dei casi questi giovani e queste ragazze, arrivano in Italia a seguito di forme di persecuzione disumane, come ad esempio: arruolamento minorile, tratta infantile, matrimoni forzati o precoci, violenza familiare o domestica, mutilazioni genitali femminili, prostituzione e lavoro forzato, pornografia infantile, emarginazione legata all'identità di genere manifestata, lavoro minorile vincolato alla restituzione di debiti rischiosi.

Giunti sul territorio italiano e per un periodo massimo di trenta giorni, i minori rintracciati sul territorio vengono collocati in strutture governative di prima accoglienza. Il collocamento avviene tramite la Prefettura, e la prosecuzione di accoglienza viene poi assicurata dai Progetti aderenti alla Rete SIPROIMI (ex sistema SPRAR).


È in questa prima fase che si rende necessario valutare in quale progetto di seconda accoglienza, il minore dovrà essere inserito, tenendo conto del suo Superiore Interesse: le informazioni raccolte degli operatori del centro di prima accoglienza, attraverso i veri colloqui conoscitivi, assumono rilevanza fondamentale.

In questo quadro, la figura dell’assistente sociale diviene imprescindibile poiché è la stessa normativa di riferimento che specifica che: “ il personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi sociali dell’ente locale competente, ove possibile coadiuvato da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela di minori, svolge un colloquio col minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e mirato a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione”.


A garanzia del minore, anche l'attività dell'operatore legale svolge un ruolo decisivo, in quanto riferisce al minore straniero l’informativa legale in suo favore. Il legale viene in questo passaggio coadiuvato dal servizio di mediazione linguistica e culturale: essa favorisce l’orientamento all'apprendimento della lingua italiana e fa comprendere la necessità dei controlli medico-sanitari.


L’approccio multidisciplinare integrato diventa così importantissimo, poiché pone al centro la persona, con l’obiettivo di assicurare: rispetto e dignità, riservatezza, sicurezza e non discriminazione, consenso informato e confidenzialità. Inoltre vengono in questo modo assicurati il supporto legale e la sicurezza, il supporto psico-sociale, il supporto all'integrazione, salute e mediazione linguistica-culturale.


L’organizzazione concreta dell’approccio integrato (propriamente detto olistico) può avvenire attraverso la composizione di equipe multidisciplinare, di gruppi di lavoro ad hoc, di task force o di panel prestabiliti.

A tal fine vanno interpretati come sviluppi positivi, gli sforzi di istituire panel che lavorino specificatamente col minore, al fine di determinare i suoi interessi. Questi metodi garantiscono la definizione di un approccio comune, ma specifico per ogni singolo minore (il sistema di protezione del minore funziona, infatti, di concerto con i sistemi di immigrazione e di asilo così da poter raggiungere una soluzione il più possibile stabile e duratura).


Una volta conclusa la prima fase di accoglienza, può essere predisposto il trasferimento in seconda accoglienza, che permette di far rientrare il minore all'interno di Progetti specifici, afferenti al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, ex SPRAR). Questo momento risulta molto delicato per il minore straniero, in quanto le predispone e lo espone alla individuazione di soluzioni durature e sostenibili che, a medio termine, possono comprendere il rimpatrio assistito, il ricollocamento in un paese terzo o l’integrazione locale.

La domanda di protezione internazionale può essere presentata dal minore stesso, presso l’Ufficio di Polizia competente. Successivamente sarà la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, a convocare il richiedente per un colloquio personale al fine di prendere una decisione. Le Commissioni Territoriali sono distribuite su tutto il territorio nazionale e sono attualmente composte da un funzionario prefettizio con funzioni di presidente, da un esperto di protezione internazionale e diritti umani designato dall'UNHCR e da due funzionari amministrativi con compiti istruttori.


Il colloquio personale è un momento centrale e determinante per la precisazione e la valutazione della domanda di protezione internazionale. Infatti oltre all'audizione, la commissione può prendere in considerazione anche eventuali prove documentali o memorie scritte prodotte dal minore, così come possono essere richieste anche relazioni psico-sociali o referti medici che possono determinare l’esito della procedura.


In questa fase il ruolo del tutore volontario diventa indispensabile, perché deve cercare di garantire la tutela dei diritti del minore e deve vigilare sul rispetto di tali diritti, a completezza del principio del superiore interesse del minore.

Come si configura, in tale circostanza, questo principio?


Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto art. 18 D. Lgs. 142/15 del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del reg. UE n.604/2013 P.E. e del Consiglio, del 26.06.2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.


D’altro canto, l’art. 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza recita che: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.


Di conseguenza, stante la condizione di delicatezza emotiva in cui versa il minore, il Comitato per i diritti dell’Infanzia ha predisposto alcuni articoli che garantiscono affidabilità alla procedura di indagine:
l’art. 2 prevede il principio di non discriminazione;
l’art. 6 sancisce il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino;
l’art. 12 ribadisce il concetto dell’ascolto delle opinioni del minore.

In questo modo il principio del superiore interesse del minore riesce sia a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti nella Convenzione, sia ad affermare l’equilibrato sviluppo del minore nel rispetto dell’approccio olistico e multidisciplinare prima citato. Questo consente di valutare tutti i fattori rilevanti, relativi alla situazione specifica del minore in questione e permette di assicurare il rispetto della sensibilità ed emotività del minore ascoltato.


In altri termini si specifica ed assicura che:

- nel valutare il superiore interesse del minore, devono essere prese in considerazione e raccolte le informazioni relative a tutti i fattori;

- poiché l’insieme dei diversi fattori ricopre tutti gli aspetti della situazione del minore, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dei diversi operatori che entrano in contatto col minore;

- tutte le informazioni raccolte e messe a disposizione, dovranno sottostare al rispetto del principio della protezione dei dati sensibili;

- tutti i vari operatori, a seconda delle competenze per materia in diritti dei minori, devono contribuire con le proprie opinioni sul peso e importanza da assegnare ai diversi fattori di valutazione.

Il Comitato per i Diritti dell’Infanzia definisce, in questo modo, che il Superiore Interesse del Minore Straniero debba essere inteso come “benessere” del minore e garantisce, a tal proposito, il rispetto e l’attuazione di tutti i diritti del minore e il divieto di comprometterne la tutela attraverso una interpretazione errata di quei diritti.

Proprio perché si è chiamati a concorrere nel prendere decisioni che impattano fortemente sulla vita di tali minorenni, e proprio perché si è chiamati a lavorare in equipe ed altri professionisti, occorre avere una bussola che orienti ai processi decisionali che riguardano in particolare i giovani particolarmente esposti come i MSNA.


Il diritto al superiore interesse è il diritto a un processo nel quale, attraverso l’ascolto del bambino, sia possibile dapprima valutare e, in seguito, determinare l’interesse preminente di quel bambino in quel particolare momento della sua vita, in considerazione della sua esperienza, dei suoi desideri e volendo promuovere il suo sviluppo.

Il superiore interesse non è mai predeterminato: le decisioni vanno costruite come esiti

di processi decisionali in cui tutti i soggetti interessati possono prendere parte, compreso

il bambino, assicurando che egli abbia accesso a tutte le competenze professionali e le

informazioni necessarie per essere ascoltato e contribuire a valutare e determinare il suo

superiore interesse.


Poiché, quindi, il concetto di superiore interesse risulta complesso, riteniamo che il suo contenuto debba essere valutato e determinato precisamente, caso per caso, a tutela e garanzia di ogni giovane che si ritrovi a trascorrere la sua esistenza (certamente per cause di forza maggiore), sul territorio nazionale.

È fondamentale considerarli, ancor prima che migranti o profughi, nel loro essere “minori soli” ed impegnarsi a rafforzare, come fa la legge, la rete di protezione e di cura.


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