Nuove disposizioni di legge a garanzia del divieto di espulsione nei confronti dei migranti "più fragili": legge 132/2018 e divieto di respingimento per i casi in cui si possano verificare persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132/2018 e, ampliando le ipotesi di divieto di espulsione, viene concesso quando non sia possibile ipotizzare l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, a causa dell’instaurarsi di determinate condizioni, anche al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale.
Per precisione di informazione va però chiarito che già il D. Lgs. 25/2008 individuava una “primordiale” forma di protezione speciale, allorquando prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno particolare nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosceva al cittadino straniero richiedente asilo. né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria. Tale D. Lgs. riteneva ricorressero i presupposti per un permesso speciale nei casi di cui all'articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, ossia di fronte al divieto di respingimento per i casi in cui si possano verificare persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
Ancora oggi, ampliando la disposizione citata, nei suddetti casi la Commissione trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno di due anni che reca la dicitura "protezione speciale".
Infatti l’art. 19 T.U. Immigrazione, così come modificato dalla L. 173/2020, esclude espressamente la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
In particolare, l’amministrazione dovrà tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Ed addirittura, la nuova disposizione di legge si fa garante dello straniero consentendo che il permesso per protezione speciale possa essere rilasciato al migrante che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 19, anche direttamente dal Questore previo accertamento effettuato a monte dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale.
Fatte queste premesse, occorre rivolgere uno sguardo al sistema italiano ed in particolare al diritto degli stranieri di richiedere il permesso di soggiorno per protezione speciale.
Molti esperti spiegano come questa tipologia di permesso di soggiorno debba assumere le caratteristiche di strumento di rilevanza nel quadro del diritto, poiché è destinato a tutelare i diritti fondamentali, l’integrazione sociale e la regolarizzazione della condizione di soggiorno irregolare di tanti stranieri che non sono comunque allontanabili dal territorio italiano.
L’ultimo Report di Fondazione Migrantes evidenzia che nell’anno di inizio della pandemia hanno presentato domanda d’asilo in Italia appena 26.963 persone (con un crollo del 38% rispetto all’anno precedente); mentre tra gennaio e agosto 2021, circa 30.500 hanno richiesto protezione. Si spiegherebbe quindi, come una forma di protezione duratura di cui sono titolari gli stranieri che si trovano o arrivano nel nostro Paese (anche in situazione di soggiorno irregolare o che non abbiano tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o che non possono ottenere il rilascio di altri titoli di soggiorno, ma la cui condizione giuridica merita protezione per effetto di precisi obblighi internazionali o costituzionali) garantirebbe e tutelerebbe anche quelle persone che certamente fuggono non solo dalla guerra o dalla fame, ma anche da contesti sociali non rispettosi delle identità di genere e degli orientamenti sessuali.
La questione apre poi anche un ulteriore approfondimento sui temi del Rapporto Migrantes.
“Alla fine di ottobre 2021 si trovavano in accoglienza in Italia 80.486 persone tra richiedenti asilo, rifugiati e migranti. Ad aprile questo indicatore aveva toccato il minimo dopo oltre tre anni di discesa continua, con 75.400 persone fra hotspot, centri di prima accoglienza, CAS (centri di accoglienza “straordinaria”) e progetti SAI (Sistema di accoglienza e integrazione, cioè l’ex SIPROIMI ex SPRAR). Negli anni l’incidenza delle persone accolte nei CAS sulle accoglienze totali, pure essendosi assottigliata, rimane preponderante (4.963 nel 2020). La rete SAI‐SIPROIMI‐SPRAR ha invece raggiunto la sua massima estensione nel 2018, con 877 progetti, 35.881 posti finanziati e 1.850 Comuni interessati. È poi scesa fino ai dati di gennaio 2021 (760 progetti con 30.049 posti), per tornare a crescere nell’estate 2021 con 855 progetti e 32.506 posti, di cui 6.698 per minori non accompagnati.
Il 2021 vede inoltre per la prima volta, una certa consistenza del riconoscimento della nuova protezione speciale (3.241 riconoscimenti fra gennaio e agosto, pari all’11% di tutti i richiedenti esaminati) e registra circa il 40% di esiti positivi sul totale dei richiedenti protezione (contro il 24% del 2020).”
L’analisi ci spinge nell’affermare che se da un lato il nostro sistema di accoglienza è attraversato da fortissime contraddizioni, dall’altro lato la recente introduzione della protezione speciale lascia intravvedere le potenzialità di una forma di regolarizzazione che porterebbe a sostenere le motivazioni dei rifugiati che iniziano a farsi spazio nel panorama pubblico e politico della nostra Nazione, con l’intento di “raccontare” le proprie storie e le proprie “ragioni”.
E forse anche per questo motivo la Commissione Europea ha presentato nell’autunno 2020 la sua proposta di riforma del sistema europeo d’asilo. Il nuovo Patto Europeo su Immigrazione e Asilo sembra impostarsi su due binari fondamentali che sono l’“Approccio globale” ed il “Nuovo meccanismo di solidarietà”. Gli esperti del diritto e della materia dell’immigrazione hanno spiegato come tali proposte, seppur genuine e concrete, si mescolano con ambiti che invece dovrebbero rimanere distinti, vanificando di fatto l’intento di gestire con una modalità unica le varie pressioni delle migrazioni sugli Stati membri.
In questa nuova ottica, come si deduce dal Rapporto, “la nozione di solidarietà assume un significato non più legato a una condivisione delle responsabilità nella gestione di un sistema d’asilo comune regolato da precise normative, ma piuttosto riveste le sembianze di iniziative politiche imprecisate, però ben finalizzate ad ostacolare o impedire l’accesso dei rifugiati in Europa”.
Sembra allora opportuno porsi alcune domande sul sistema di accoglienza adottato dall’Italia.
Perché il principio dell’accoglienza integrata e diffusa (che vuole emancipare lo straniero) non è ancora diventato il modello di riferimento di una politica nazionale in materia di asilo?
Ci troviamo in linea con la teoria della Redazione Welforum che spiega che “quanto accaduto tra 2020 e 2021 offre nuovi spunti per analizzare le contraddizioni del sistema di accoglienza e mettere in evidenza le difficoltà e i rallentamenti generati da ghettizzazione e gerarchizzazione dei migranti a seguito della individuazione della “emergenza accoglienza” come questione politica. Questi processi minacciano così seriamente la dimensione di dialogo e partecipazione fra le persone accolte, gli operatori, le comunità e la società civile, tanto da compromettere i concetti di accoglienza diffusa e integrata”.
E poi c’è, come al solito, il grande capitolo riguardante la gestione dei minorenni stranieri non accompagnati, che in Europa viene “trattato” con strumenti differenti (a seconda della sensibilità politica e sociale del territorio coinvolto) e con approcci più o meno motivanti alla possibilità dell’affido familiare temporaneo.
Ad esempio nei paesi baltici, così come nei Paesi Bassi, l’affido omo-culturale (secondo cui il minore straniero è affidato a famiglie o a singoli della sua stessa cultura o etnia), è una realtà strutturata e dotata di una metodologia specifica ormai diffusa e consolidata su tutto il territorio. In Italia, invece le testimonianze degli assistenti sociali che lavorano a contatto con i minori stranieri non accompagnati e che hanno applicato nelle proprie realtà territoriali l’affido omo-culturale segnalano difficoltà oggettive nella disponibilità all'accoglienza da parte delle famiglie affidatarie (molte volte legate al tempo da dedicare al minore), nel rapporto con la famiglia d’origine e nella presenza del servizio sociale nello sviluppo del programma educativo e di tutela del minore. L’Italia si è orientata quindi sulle esperienze di accoglienza familiare part-time, da parte di famiglie autoctone sensibili all’argomento, che nonostante tutto hanno trovato terreno fertile in aree geografiche da sempre più esposte ai fenomeni migratori (tanto ancora c’è da lavorare e sensibilizzare rispetto a questa possibilità ed alle sue declinazioni giuridiche ed “umanitarie”).
Molto più semplici sembrano essere allora le esperienze, previste per i minorenni stranieri, che favoriscono la socializzazione con i compagni italiani: queste attività facilitano l’apprendimento della lingua italiana, delle materie di insegnamento previste dal nostro sistema scolastico, delle norme fondamentali della Costituzione.
Ad esempio, il 15 ottobre 2021 sono arrivati in Italia i primi cinque minori non accompagnati accolti dal progetto “Pagella in tasca. Canali di studio per minori rifugiati”. Si tratta di un progetto pilota, promosso da InterSOS ed un’ampia rete di partner, che mira a sperimentare un nuovo canale di ingresso regolare e sicuro per dare ai minori rifugiati l’opportunità di venire in Italia a studiare senza dover rischiare la vita nel deserto o su un barcone nel Mediterraneo. Il progetto è particolarmente innovativo perché offre un “canale sicuro” a una categoria di persone di solito esclusa dai canali umanitari, perché si basa sul rilascio di un permesso di studio non universitario per 15‐17enni finora mai adoperato per ragazzi rifugiati.
Sebbene meritevole, questo approccio, però, premierebbe solo chi raggiunge l’Italia per studiare e lascerebbe indietro chi fallisce negli studi o abbandona per i più diversi motivi.
Ovvio quindi che andrebbe rafforzato un dispositivo come quello del permesso di soggiorno speciale che consenta, ad un certo punto, di garantire e sostenere i diritti anche di quei ragazzi che, a prescindere dalla motivazione di studio che li spinge ad emanciparsi, raggiungono le nostre coste ed affrontano lunghi e pericolosi viaggi per non rinnegare la propria identità o le proprie scelte esistenziali.
Del resto se il nostro Paese non lascia spazio alle “nuove” (o finora nascoste) esigenze e motivazioni dei migranti (adulti e minorenni), così come a quelle dei giovani di seconda generazione che già sono qui e crescono in questo paese, non si valorizzerà mai adeguatamente lo scambio interculturale, e non si individueranno mai per tempo proposte e strumenti utili a rendere il nostro territorio meno vecchio e meno arroccato sui moralismi e formalismi.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è già un buon risultato raggiunto dal nostro Paese, ma occorre che diventi uno dei tanti passi diretti all’analisi e all’ascolto dei suoi abitanti.
Comments